Articolo 1 – Costituzione e denominazione
È liberamente costituita tra coloro che, gratuitamente e volontaria-mente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE COMUNI E BORGHI D’EUROPA – A.P.S. L’associazione, costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, conforma il proprio ordinamento alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Bettona (Pg) Via Etrusca, 8 e potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, ed unità locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
Articolo 3 – Soci
Sono soci dell’Associazione:
a) i soci fondatori, ovvero coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione;
b) i soci ordinari, dell’Associazione sono i Comuni d’Europa che hanno sottoscritto la partecipazione all’Associazione in quanto ne condividono gli scopi;
c) le persone fisiche e giuridiche che chiederanno di far parte dell’Associazione nel corso della vita associativa.
Tuttavia, l’Associazione potrà avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Tali soci volontari saranno persone fisiche che per loro scelta svolgeranno, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Articolo 4 – Scopi
L’ASSOCIAZIONE COMUNI E BORGHI D’EUROPA – A.P.S. è regolata dal presente statuto e persegue fini non lucrativi di promozione sociale e culturale.
Articolo 5 – Attività
Nell’ambito degli scopi descritti all’articolo precedente, l’Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la realizzazione di un portale multilingue denominato “Comuni e Borghi d’Europa” all’interno del quale sarà possibile per tutti i Comuni aderenti, inserire le proprie caratteristiche e specificità tali da favorire la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che la conoscenza dei popoli abbia un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l’unità, la pace e la fratellanza;
b) la cooperazione tra cittadini dei vari paesi, con particolare riguardo agli aspetti etnici, culturali, sociali, economici e sportivi;
c) gli scambi culturali, sociali, turistici tra i vari paesi, con particolare riguardo al mondo giovanile e studentesco;
d) la tutela e la valorizzazione dei patrimoni storici, culturali, religiosi, sportivi, artistici e ambientali.
e) ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.
L’associazione potrà stabilire rapporti di scambio e collaborazione con Enti pubblici e privati, società, associazioni similari ed istituti sia italiani che stranieri, utili a concorrere e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali, per conto dei quali potrà anche organizzare e realizzare manifestazioni in Italia e all’estero.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Ai fini del raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune così come potrà conseguire tutte le agevolazioni e previdenze previste dalla legislazione vigente e futura sia regionale, che nazionale, che comunitaria, sia sotto forma di mutui e finanziamenti agevolati che di contributi a fondo perduto
L’associazione, a fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.
Articolo 6 – Durata
La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L’associazione può essere sciolta anticipatamente con il consenso degli associati ai sensi del successivo articolo 28. Le ipotesi di estinzione dell’associazione, anche ai fini dei procedi-menti ed adempimenti di liquidazione e destinazione del proprio patrimonio, sono regolati dal presente statuto e dalla legge.
Articolo 7 – Principio di autonomia
Il rapporto tra l’associazione e gli associati è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente statuto e per legge.
Laddove gli associati siano persone giuridiche, enti ed associazioni autonome, conservano l’indipendenza gestionale, operativa e progettuale rispetto all’associazione alla quale aderiscono. Gli associati sono tenuti al rispetto dei principi informatori del presente Statuto.
Articolo 8 – Diritti di partecipazione
Salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, o dagli eventuali regolamenti esecutivi emanati ai sensi del successivo articolo 27, relativi alle condizioni di sospensione temporanea dai diritti associativi, tutti gli associati hanno pari diritto di partecipare alle scelte ed alle attività dell’associazione.
Articolo 9 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative ed altri eventuali versamenti da parte degli associati;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) dagli introiti derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, utilizzo di immagine, marchi, altri segni distintivi;
d) da contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
e) da proventi di eventuali attività economiche gestite in via secondaria e strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
È fatto divieto di distribuire anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 10 – Esercizi sociali
L’esercizio finanziario si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che dovranno essere sottoposti all’assemblea degli associati per la relativa approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Articolo 11 – Categorie di soci
Sono soci ordinari le persone fisiche maggiori di età, gli enti pubblici o privati, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni che intendono fattivamente concorrere alla realizzazione degli scopi associativi, mettendo a disposizione dell’associazione le proprie conoscenze, capacità professionali e opera materiale.
Sono soci fondatori coloro che, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze, significato, o chiara fama a livello nazionale ed internazionale nel campo delle finalità dell’associazione.
La domanda di ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale, previa verifica dei requisiti previsti dal presente statuto e, per i soci ordinari, versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo, disporrà l’ammissione del nuovo socio e provvederà alla conseguente annotazione nel libro degli soci.
La nomina dei soci onorari dovrà essere proposta all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed essere approvata dall’assemblea degli soci.
È esclusa la partecipazione temporanea alla associazione.
Articolo 12 – Doveri e diritti dei soci
I soci hanno l’obbligo di:
(i) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi;
(ii) versare la quota associativa annuale determinata dal consiglio di-rettivo entro il 31 gennaio dell’anno di competenza;
(iii) rispettare lo Statuto e i regolamenti della associazione;
I soci hanno il diritto di:
(i) intervenire e esprimere il voto in assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
(ii) essere eletti alle cariche associative;
(iii) partecipare alle iniziative ed alle attività gestite dalla associazione.
Articolo 13 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, decesso o estinzione, morosità o esclusione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea dei soci per gravi motivi (a titolo esemplificativo: compimento di attività pregiudizievoli alla associazione e incompatibili con i suoi scopi; violazioni gravi delle norme statutarie e/o regolamentari), su proposta del consiglio direttivo.
Gli effetti della morosità saranno valutati dal consiglio direttivo.
Ciascun socio ha diritto di recedere dall’associazione, senza diritto a ripetere nulla di quanto versato, sia a titolo di quota partecipativa che di sovvenzione spontanea.
Le modalità per esercitare il recesso e le altre cause di cessazione del rapporto associativo saranno determinate in un apposito regolamento, adottato ai sensi del successivo articolo 28.
Articolo 14 – Convocazione assemblea
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e alternativamente mediante pubblicazione sul sito web, comunicazione a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, affissione nei locali dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, e comunque secondo le disposizioni dell’articolo 20 codice civile.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Comunità Europea.
Articolo 15 – Poteri dell’assemblea
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, del revisore o del collegio dei revisori e di quello dei probiviri, sulla nomina del comitato scientifico, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Articolo 16 – Funzionamento dell’assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci regolarmente ammessi e che siano in regola con il pagamento delle quote; ciascun socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci; ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, e se necessari, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 18 – Quorum
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 codice civile.
Articolo 19 – Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’assemblea degli associati per la durata di cinque anni.
I membri del primo Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati fondatori.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci e persone fisiche designate dagli enti associati.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
È fatto divieto ai consiglieri di assumere compiti di amministrazione in associazioni aventi scopo analogo alla presente.
La carica dei componenti del consiglio direttivo è gratuita, salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate in relazione all’attività dell’associazione.
Articolo 20 – Presidente e Vicepresidente
Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Articolo 21 – Modalità funzionamento del Consiglio Direttivo
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per la stesura dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 22 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea; alla individuazione di collaboratori o dipendenti determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote associative annuali; all’affidamento della direzione artistica.
Articolo 23 – Poteri del Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legal-mente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l’e-secuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio.
Articolo 24 – Revisori
La gestione dell’associazione può essere controllata da un revisore o da un collegio di revisori costituito da tre membri, nominati dall’assemblea degli associati contestualmente alle altre cariche rappresentative.
Può rivestire la carica di revisore o di componente del collegio dei revisori sia un associato che una persona non facente parte dell’associazione che abbia competenza specifica in materia di contabilità e bilancio.
Se l’assemblea delibera di nominare un collegio di revisori, esso elegge, al suo interno, un Presidente.
Il revisore o i revisori accertano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’associazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il revisore o il collegio dei revisori non è organo necessario, e viene pertanto nominato solo su conforme delibera dell’assemblea.
Articolo 25 – Probiviri
L’assemblea può eleggere, tra gli associati, contestualmente alle altre cariche, il collegio dei probiviri, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, che dura in carica per la stessa durata del consiglio direttivo.
Il collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente.
Il collegio dei probiviri ha il potere, con decisione scritta e motivata, di irrogare agli associati le sanzioni disciplinari dell’ammonizione e della sospensione.
Articolo 26 – Comitato scientifico
In ragione della finalità e dello scopo dell’associazione, il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico.
Il comitato scientifico è un organo consultivo dell’associazione, senza diritto di voto, composto da personalità, anche non socie, nominate in qualsiasi momento dal consiglio direttivo e che accettino di farne parte.
Il comitato scientifico si compone di un numero massimo di 5 (cinque) membri.
Articolo 27 – Regolamenti
L’associazione può dotarsi di regolamenti che disciplinino più in dettaglio la vita associativa.
I regolamenti sono adottati (ed eventualmente modificati) con delibera dell’assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Articolo 28 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo articolo 30.
Articolo 29 – Norma generale
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare al codice civile in materia di associazioni non riconosciute e, per quanto compatibili, di associazioni riconosciute.
Inoltre ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all’arti-colo 148 T.U.I.R. n. 917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:
a) è fatto divieto all’associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;
b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.